Art. 14. Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studi ed al limite di eta' le disposizioni di cui al precedente art. 4. Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna, cattedra, il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potra' esser superato il numero di quattro volontari. Il coniuge, i parenti ed affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare. La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente confermata di anno in anno. Gli assistenti volontari possono venire revocati, col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca e' comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento e' definitivo. Agli assistenti volontari non compete alcun assegno ed indennita'.