Art. 14.

  Gli  assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su
proposta  del  professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al
titolo  di  studi  ed  al  limite  di  eta' le disposizioni di cui al
precedente art. 4.
  Gli  assistenti  volontari  non  possono  superare,  per  ciascuna,
cattedra,  il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in
organico  per  la  cattedra  stessa. Per le cattedre cui non trovinsi
assegnati assistenti ordinari, non potra' esser superato il numero di
quattro volontari.
  Il  coniuge,  i parenti ed affini del professore ufficiale, fino al
quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti
  volontari  presso  la  cattedra  di  cui  il  professore  stesso e'
  titolare.
La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente
confermata di anno in anno.
  Gli  assistenti  volontari  possono venire revocati, col termine di
ciascun  anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del
professore  ufficiale  della  materia.  Il  preavviso  di  revoca  e'
comunicato  dal  rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.
Il provvedimento e' definitivo.
 Agli assistenti volontari non compete alcun assegno ed indennita'.