Art. 8. Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 60° anno di eta'. La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 60° anno di eta'.