Art. 8.

  Gli  assistenti  non  possono  permanere  in  servizio per oltre un
decennio,  salvo  che  abbiano  conseguito l'abilitazione alla libera
docenza;  in  tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio
oltre il 60° anno di eta'.
  La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico
durante  il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il
60° anno di eta'.