Art. 4.

           Termini e modalita' di determinazione del saldo

  1.  A  partire  dalla  data di inizio delle attivita' di conduzione
della  rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS entro e non
oltre  il  31 ottobre  2004, il saldo di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto  direttoriale  n.  515 del 2004 si effettua secondo i criteri
definiti nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
  2.  Il  saldo,  nei  casi in cui il provvedimento di AAMS di cui al
comma 1  non  intervenga  entro il 31 ottobre 2004, ovvero, per tutti
gli  apparecchi  di  gioco  che,  alla  medesima  data, non risultino
collegati  alla  rete telematica, si determina comunque al 31 ottobre
2004,  secondo  i  criteri  definiti  nel  paragrafo 4  dell'allegato
tecnico.
  3.  Per  gli  apparecchi  di  gioco di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto  direttoriale  n.  515  del  2004,  per i quali e' avviata la
procedura  di  revoca,  AAMS  determina  il saldo sulla base dei dati
registrati negli appositi contatori al 31 ottobre 2004.
  4. In tutti i casi in cui non sia possibile la lettura, da parte di
AAMS,  dei  dati  registrati  nei  contatori, il saldo e' determinato
sulla  base  dei  valori  forfetari  stabiliti  da  AAMS  stessa  con
provvedimento da emanare entro il 31 ottobre 2004.