Art. 4. Termini e modalita' di determinazione del saldo 1. A partire dalla data di inizio delle attivita' di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS entro e non oltre il 31 ottobre 2004, il saldo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004 si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico. 2. Il saldo, nei casi in cui il provvedimento di AAMS di cui al comma 1 non intervenga entro il 31 ottobre 2004, ovvero, per tutti gli apparecchi di gioco che, alla medesima data, non risultino collegati alla rete telematica, si determina comunque al 31 ottobre 2004, secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico. 3. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, per i quali e' avviata la procedura di revoca, AAMS determina il saldo sulla base dei dati registrati negli appositi contatori al 31 ottobre 2004. 4. In tutti i casi in cui non sia possibile la lettura, da parte di AAMS, dei dati registrati nei contatori, il saldo e' determinato sulla base dei valori forfetari stabiliti da AAMS stessa con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre 2004.