Art. 5. Importi da versare 1. L'importo da versare a cura del concessionario, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, e' costituito dalla risultante della somma algebrica dei saldi determinati, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri descritti all'art. 4, comma 1, del presente decreto; l'eventuale eccedenza negativa, fino ad estinzione, e' utilizzata nei periodi contabili successivi, quale importo a credito compensabile con il prelievo maturato nei periodi contabili successivi. 2. L'importo da versare a cura del concessionario, per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, e' costituito dalla somma dei soli saldi positivi relativi agli stessi apparecchi. 3. Gli importi complessivi da versare, di cui ai commi 1 e 2, sono determinati secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico. 4. L'eventuale credito, risultante dai saldi relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, e' dedotto dall'importo complessivamente dovuto a partire dal periodo contabile nel quale ciascuno di tali apparecchi e' collegato alla rete telematica. 5. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, il versamento del saldo del PREU e' effettuato entro il 5 novembre 2004. 6. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il versamento del saldo del PREU e' effettuato entro il 19 novembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2004 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 256