Art. 5.

                         Importi da versare

  1. L'importo da versare a cura del concessionario, entro il termine
di cui all'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004,
e'  costituito  dalla  risultante  della  somma  algebrica  dei saldi
determinati,  per  ciascun  apparecchio  di  gioco, secondo i criteri
descritti  all'art.  4,  comma 1,  del  presente decreto; l'eventuale
eccedenza  negativa,  fino  ad  estinzione, e' utilizzata nei periodi
contabili  successivi,  quale  importo  a credito compensabile con il
prelievo maturato nei periodi contabili successivi.
  2.  L'importo  da  versare  a  cura  del  concessionario,  per  gli
apparecchi  di  gioco di cui all'art. 4, comma 2, e' costituito dalla
somma dei soli saldi positivi relativi agli stessi apparecchi.
  3.  Gli importi complessivi da versare, di cui ai commi 1 e 2, sono
determinati  secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 dell'allegato
tecnico.
  4.   L'eventuale   credito,  risultante  dai  saldi  relativi  agli
apparecchi   di   gioco  di  cui  all'art.  4,  comma 2,  e'  dedotto
dall'importo  complessivamente dovuto a partire dal periodo contabile
nel  quale  ciascuno  di  tali  apparecchi  e'  collegato  alla  rete
telematica.
  5.  Per  gli  apparecchi  di  gioco  di cui all'art. 4, comma 2, il
versamento del saldo del PREU e' effettuato entro il 5 novembre 2004.
  6.  Per  gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il
versamento  del  saldo  del  PREU  e' effettuato entro il 19 novembre
2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2004
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 256