Art. 6.

   Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
    a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato  l'emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che
presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare  il  modello  MAG/1/EN,  reso  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
    b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche'
possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei
contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso
disponibile  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di
presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a
trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla
stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e
i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando di
presentare  candidature  in  collegi o circoscrizioni che interessino
almeno  un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i
soggetti   politici   rappresentativi   di   minoranze   linguistiche
riconosciute.  A  tale  fine, puo' anche essere utilizzato il modello
MAG/3/EN,  reso  disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.