Art. 8.

    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

  1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali
fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la
parita'    di   trattamento,   l'obiettivita',   la   completezza   e
l'imparzialita'   dell'informazione,   i  programmi  di  informazione
trasmessi   sulle   emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali
private,  riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
    a) la  presenza  di  candidati e' ammessa solo in quanto risponda
all'esigenza   di   assicurare   la   completezza  e  l'imparzialita'
dell'informazione  su  fatti  od  eventi  di  interesse giornalistico
legati all'attualita' della cronaca;
    b) quando  vengono  trattate, senza la partecipazione diretta dei
candidati,   questioni  relative  alla  competizione  elettorale,  le
posizioni  dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione
vanno   rappresentate  in  modo  corretto  ed  obiettivo,  anche  con
riferimento   alle  pari  opportunita'  tra  i  due  sessi,  evitando
sproporzioni  nelle  cronache  e nelle riprese delle persone indicate
alla  lettera a). Resta salva per l'emittente la liberta' di commento
e  di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
    c) fatti  salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),
nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma
carattere   rilevante   l'esposizione   di   opinioni  e  valutazioni
politiche,  dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della
campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che
partecipano   alle   elezioni,   assicurando  sempre  e  comunque  un
equilibrato contraddittorio.
  2.  Fermo  il  disposto  del  precedente  comma  1, nel periodo ivi
previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e
degli  enti  locali delle regioni interessate, e' vietata in tutte le
trasmissioni  radiotelevisive  diverse  da  quelle  di  comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti.
  3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque
trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione
politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori
dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento  tale  da non influenzare, anche in modo surrettizio ed
allusivo, le libere scelte degli elettori.