Art. 10. Servizio di interesse economico generale 1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilita', uniformita' di trattamento predeterminazione e non discriminazione. 2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi a finanziamenti di cui al comnna 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.