Art. 10.
              Servizio di interesse economico generale
  1.  I  finanziamenti  di  cui  all'art.  5, comma 7, lettera a) del
decreto-legge  costituiscono servizio di interesse economico generale
e  sono  regolati  sulla  base  dei criteri recati dalla parte II del
presente decreto, al fine di garantire accessibilita', uniformita' di
trattamento predeterminazione e non discriminazione.
  2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti,
contratti,   trasferimenti,   prestazioni  e  formalita'  relativi  a
finanziamenti di cui al comnna 1, alla loro esecuzione, modificazione
ed  estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo,  dalle  imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.