Art. 11.
                          Prestiti di scopo
  1.  La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di
scopo,  nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli
articoli 12 e 13.
  2.  I  prestiti  di  scopo  sono  destinati  agli  investimenti  di
interesse  pubblico  dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera
a),   del  decreto-legge  o  ad  altre  finalita'  per  le  quali  e'
consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.
  3.  L'istruttoria  per  l'accesso  ai  prestiti  di  scopo e' volta
all'accertamento  della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge
per  le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche'
di  eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie
omogenee.