Art. 11. Prestiti di scopo 1. La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13. 2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento. 3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo e' volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee.