Art. 12.
                         Tassi di interesse
  1.  I  prestiti  di  scopo  sono  regolati  a tasso fisso o a tasso
variabile.
  2.  Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei
tassi  applicati  dalla  CDP  S.p.a.  non  puo'  essere superiore, al
momento  della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive
scadenze,  ai  sensi  dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  per  i  mutui  da stipulare con oneri a carico dello
Stato.