Art. 12. Tassi di interesse 1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. 2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP S.p.a. non puo' essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.