Art. 13. Formalita' in materia di contratti, pubblicita' e comunicazioni 1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al soggetto finanziato. 2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non e' richiesta la forma pubblica a pena di nullita'. 3. La CDP S.p.a. adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza. 4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP S.p.a. e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. 5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP S.p.a., nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.