Art. 13.
                 Formalita' in materia di contratti,
                     pubblicita' e comunicazioni
  1.  I  contratti  relativi  ai  prestiti  di scopo sono redatti per
iscritto  e  un  esemplare,  comprensivo delle condizioni generali di
contratto, e' consegnato al soggetto finanziato.
  2.  A  norma  dell'art.  5,  comma  13,  del  decreto-legge,  per i
contratti di cui al comma 1 non e' richiesta la forma pubblica a pena
di nullita'.
  3.   La  CDP  S.p.a.  adotta  le  misure  idonee  a  consentire  la
conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.
  4.  Le  condizioni  generali  dei  prestiti di scopo sono rese note
mediante  circolari  emanate  dalla  CDP  S.p.a.  e  pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.
  5.  I  tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP
S.p.a.,   nel   rispetto   di   quanto  disposto  all'art.  12,  sono
predeterminati  e  resi  noti  mediante pubblicazione su di almeno un
quotidiano economico a rilevanza nazionale.