Art. 14. Altri finanziamenti della Gestione separata 1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalita', a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di interesse pubblico. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione delle finalita' dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualita' del soggetto finanziato.