Art. 14.
             Altri finanziamenti della Gestione separata
  1.  Finanziamenti  a  condizioni  diverse  da  quelle indicate agli
articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di
soggetti  o  di  finalita',  a  favore o a carico dei soggetti di cui
all'art.  5,  comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di
interesse pubblico.
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 1 sono regolati ai tassi di
interesse  e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione
delle     finalita'     dell'intervento,     delle    caratteristiche
dell'investimento o delle qualita' del soggetto finanziato.