Art. 13. Tipologie di scommesse effettuabili 1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalita' e con i limiti previsti dal presente decreto, sono: singola sul vincente; singola sul piazzato; plurima accoppiata vincente; plurima accoppiata piazzata; plurima trio; plurima quarte'; eventuali estensioni della plurima; multiple; plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.