Art. 13.
                 Tipologie di scommesse effettuabili

  1.  Le  scommesse effettuabili, secondo le modalita' e con i limiti
previsti dal presente decreto, sono:
    singola sul vincente;
    singola sul piazzato;
    plurima accoppiata vincente;
    plurima accoppiata piazzata;
    plurima trio;
    plurima quarte';
    eventuali estensioni della plurima;
    multiple;
    plurima  e multiple su corse inserite in uno specifico calendario
nazionale.