Art. 14. Facolta' di non accettare scommesse 1. In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, e' facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o piu' cavalli dichiarati partenti in una corsa. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, puo' altresi' disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti. 3. La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. 4. Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, e' costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale. 5. E' facolta' del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.