Art. 14.
                 Facolta' di non accettare scommesse

  1.  In  caso  di  corse con un elevato numero di cavalli dichiarati
partenti  tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i
sistemi  automatizzati, e' facolta' dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli   di   Stato,   su  proposta  dell'UNIRE,  disporre  la  non
accettazione  di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno
o piu' cavalli dichiarati partenti in una corsa.
  2.  L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, su proposta
dell'UNIRE,  puo'  altresi' disporre la non accettazione di scommesse
su  un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli
altri partecipanti.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 deve essere resa nota con
anticipo  rispetto  allo  svolgimento  della corsa cui si riferisce e
comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
  4.  Il  o  i  cavalli  oggetto  delle  precedenti disposizioni sono
considerati  come  non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al
totalizzatore,  quindi  non  partecipanti  alla  corsa, e l'ordine di
arrivo, in base al quale sono determinate le quote, e' costituito dai
cavalli   su   cui   sono  state  accettate  scommesse  nella  stessa
successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.
  5.  E' facolta' del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che
possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.