Art. 16. Quote di vincita e montepremi 1. L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso. 2. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE. 3. L'importo dell'unita' di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente e' restituito integralmente agli scommettitori. 5. Ogni tipo di scommessa fa quota a se'.