Art. 16.
                    Quote di vincita e montepremi

  1.  L'importo  totale  delle  scommesse  al  totalizzatore su di un
determinato  tipo  di scommessa al netto del prelievo, costituisce il
disponibile  a  vincite.  Il  rapporto tra il disponibile e l'importo
scommesso  determina  la quota del totalizzatore, troncata al secondo
decimale.  L'importo  da pagare si ottiene moltiplicando la quota del
totalizzatore per l'importo scommesso.
  2.  Le  somme  derivanti  dai troncamenti delle quote sono a favore
dell'UNIRE.
  3.  L'importo  dell'unita'  di  scommessa  per ogni tipologia ed il
minimo   scommettibile  sono  stabiliti  con  apposito  provvedimento
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato di concerto con
il Capo dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad
1,  l'importo  delle  scommesse  sull'evento  vincente  e' restituito
integralmente agli scommettitori.
  5. Ogni tipo di scommessa fa quota a se'.