Art. 18. Rimborsi 1. Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti. 2. Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attivita' superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE. 3. Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli «N» cavalli previsti dai particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso. 4. Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.