Art. 18.
                              Rimborsi

  1.  Qualora  una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia
convalidato,  le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa
sono  rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini
un  cavallo  della  corsa  soppressa o non convalidata, sono ritenute
nulle per tale termine e valide per i rimanenti.
  2.  Qualora  un  ippodromo  abbia  una  interruzione  di  attivita'
superiore  a  trenta  giorni  e non si riscontrassero vincitori su un
tipo  di  scommessa,  tutte  le  scommesse  accettate su quel tipo di
scommessa  sono  rimborsate.  Nel  caso  che  sul  suddetto  tipo  di
scommessa  siano  stati  riportati disponibili a vincita di scommesse
precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE.
  3.  Per  le  scommesse  plurime,  qualora  sussistano le condizioni
previste  nel  comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte
le  scommesse  che  indicano  in  qualsiasi  ordine  gli  «N» cavalli
previsti   dai  particolare  tipo  di  plurima.  Solo  nel  caso  non
esistessero  vincitori  anche  in  questa  condizione  si  procede al
rimborso.
  4.  Qualora  una  corsa  sia  fermata e immediatamente ripetuta, le
scommesse  effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di
rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione
della  corsa.  Nel  caso  la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa
della  giornata  o  definitivamente  annullata,  tutte  le  scommesse
singole  e  plurime  effettuate  su  detta  corsa sono rimborsate. Le
scommesse  multiple  comprendenti nei loro termini un evento di detta
corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i
rimanenti termini.