Art. 19.
                       Ripetizione delle corse

  1.  Sulle  corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte
le   scommesse  limitatamente  ai  cavalli  che  si  presentino  alla
ripetizione.  L'elenco  dei  cavalli che partecipano alla ripetizione
della  corsa,  tempestivamente  comunicato  dalla societa' di corse e
reso  pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti
ai fini delle scommesse.