Art. 19. Ripetizione delle corse 1. Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla societa' di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.