Art. 22.

  Il  militare  che,  per  effetto  di  ferite, lesioni o infermita',
riportate  o  aggravate  per causa del servizio di guerra o attinente
alla  guerra  ed  il  cittadino  che,  per  causa dei fatti di guerra
indicati  al  precedente  art.  10,  abbiano subito menomazione della
integrita'  personale  ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
annessa  tabella  A,  hanno  diritto  a  pensione  vitalizia,  se  la
menomazione  non  e'  suscettibile  col  tempo di modificazione, o ad
assegno rinnovabile, se la menomazione non e' suscettibile.
  Qualora  la  menomazione  fisica  sia  una  di  quelle  contemplate
nell'allegato  tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta
tanto, in una, misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di
ottava,  categoria,  con  un  massimo  di cinque, secondo la gravita'
della menomazione fisica.
  Le  infermita'  non  esplicitamente  elencate  nelle  tabelle A e B
debbono   ascriversi   alle   categorie  che  comprendono  infermita'
equivalenti.