Art. 22. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrita' personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non e' suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non e' suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegato tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una, misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava, categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravita' della menomazione fisica. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti.