Art. 24.

  Qualora  alla  scadenza  del periodo di assegno rinnovabile non sia
compiuto  il  procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita',
l'assegno e' prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della
relativa liquidazione.
  Nei  casi  di  riduzione  di  categoria,  la  somma corrisposta per
proroga   sara'   imputata  al  nuovo  assegno,  limitatamente  pero'
all'importo  degli  arretrati  costituiti  dalle  rate maturate della
minore categoria.
  Nel  caso  in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno
per guarigione, la somma suddetta sara' abbuonata.