Art. 25.

  Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla
visita  sanitaria  disposta  alla  scadenza  dell'assegno rinnovabile
entro   un  anno  dall'invito  o  entro  l'anno  di  proroga  di  cui
all'articolo   precedente,  se  tale  termine  sia  piu'  favorevole,
l'assegno,  la  pensione  o  la  indennita', eventualmente spettanti,
decorreranno   dal   primo   del   mese  successivo  a  quello  della
presentazione della relativa domanda.
  La  domanda non sara' ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei
termini predetti.
  Le  Commissioni  mediche  di  cui  al  successivo articolo 103 sono
tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle
pensioni  di  guerra)  i  nominativi  degli  invalidi che non si sono
presentati  alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno
dall'invito,   trasmettendo   i  documenti  comprovanti  la  data  di
notificazione dell'invito stesso.