Art. 25. Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, l'assegno, la pensione o la indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 103 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.