Art. 26.

  Per  il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse
alla presente legge e distinte con le lettere C e D.
  Si  applica  la  tabella C, quando le ferite, lesioni od infermita'
siano  state  riportate,  contratte o aggravate in una delle seguenti
circostanze:
    a)  in  servizio  presso  reparti operanti impiegati in azioni di
combattimento;
    b)  in  servizio  presso  reparti  non  operanti, in occasione di
combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;
    c) durante lo stato di prigionia;
    ovvero  quando  le  mutilazioni  siano  state  riportate  durante
operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.
  Negli altri casi si applica la tabella D.