Art. 27.

  La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra sono liquidati, per
ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione
per gruppi di gradi:
    a) ufficiali generali;
    b) ufficiali superiori:
    c) ufficiali inferiori:
    d) sottufficiali e truppa.
  Il  grado  e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si
verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data
della  prima  constatazione  sanitaria o comunque non oltre il giorno
del congedo.
  Le   infermiere   volontarie   della   Croce  Rossa  italiana  sono
equiparate,  ai  fini della concessione della pensione o dell'assegno
di guerra, al grado di sottotenente.
  Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art.
10,  la  pensione,  l'assegno  o l'indennita' si liquida nella misura
stabilita  per  il  gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al
momento  dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche
nelle  categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e'
concessa in base a tale grado.