Art. 27. La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi: a) ufficiali generali; b) ufficiali superiori: c) ufficiali inferiori: d) sottufficiali e truppa. Il grado e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente. Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e' concessa in base a tale grado.