Art. 28.

  Oltre  la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi
affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella
E'  un  assegno  per  superinvalidita',  nella  misura indicata nella
tabella stessa.
  A  favore  degli invalidi di 1ยช categoria che non svolgano comunque
un'attivita'  lavorativa  in  proprio  o alle dipendenze di altri, e'
concessa   una   indennita'  speciale  annua  di  lire  20.000.  Tale
indennita'   e'   liquidata   con  le  norme  stabilite  dal  decreto
legislativo  26  gennaio  1948,  n.  37  ed  e' corrisposta, in unica
soluzione,  nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno
1949.
  Gli assegni suddetti non sono riversibili.