Art. 28. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa. A favore degli invalidi di 1ยช categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua di lire 20.000. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949. Gli assegni suddetti non sono riversibili.