Art. 29.

  Ai  titolari  di  pensione di guerra di la categoria, cui spetta un
assegno  di  superinvalidita',  ai  sensi  del precedente art. 28, e'
concesso  un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di
annue  lire  66.000  per  le  lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le
lettere  C,  D  ed  E;  e  di  lire 54.000 per le lettere F e G della
tabella E annessa alla presente legge.
  Agli  invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni
di   superinvalidita',  e'  concesso  un  assegno  supplementare  non
riversibile   di   annue  lire  160.000  comprensivo  della  aggiunta
temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n.
257, che si intende assorbito.
  Agli  invalidi  delle  categorie  dalla  2ª  alla 8ª e' concesso un
assegno  supplementare  non riversibile rispettivamente di annue lire
54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.