Art. 30.

  Agli  invalidi  per  infermita'  tubercolare,  o di sospetta natura
tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso
un  assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 84.000
se  si  tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla
2ª  alla  5ª  e  di  annue  lire  40.000  se  l'infermita' stessa sia
ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A.