Art. 30. Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 40.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A.