Art. 31.

  Quando  con  una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della
tabella  A  coesistano  altre  infermita',  al mutilato o invalido e'
dovuto  un  assegno  per  cumulo  di infermita' nella misura indicata
dall'annessa tabella F.
  Qualora con una infermita' di 2ª categoria coesistano altre minori,
senza  pero'  che  nel  complesso  si  raggiunga una infermita' di 1ª
categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla
meta',  ne'  inferiore  al decimo della differenza fra il trattamento
economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria,
secondo la gravita' delle minori infermita' coesistenti.
  L'assegno  per cumulo non e' riversibile e si aggiunge a quello per
superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di
infermita'.