Art. 32. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui ai precedenti articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido. E' escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'art. 46. Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.