Art. 32.

  Qualora  l'invalido  fruisca  di  cura  ospedaliera di ricovero per
mezzo  dell'Opera  nazionale  per  gli  invalidi di guerra, di cui al
regio  decreto-legge  18  agosto  1942, numero 1175, convertito nella
legge  5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni
di  cui  ai  precedenti  articoli  28,  primo comma, 29, 30 e 31 sono
sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni
stessi  in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese
che  l'Opera  nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere
presso  i  singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia
dell'invalido.
  E'  escluso  dal  computo  l'aumento integratore per i figli di cui
all'art. 46.
  Tali  ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle
Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.