Art. 33.

  Il  ricovero  degli  invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta'
minore,  in  Istituti  appositi  che  ne  curino  la  rieducazione  e
qualificazione  professionale in rapporto alle attitudini residue, e'
affidato  all'Opera  nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si
varra'   del   concorso   di  Enti  giuridicamente  riconosciuti  che
esplichino attivita' rientranti nei fini del presente articolo.