Art. 35.

  Per  i  minori  ascritti  a categorie inferiori alla prima, l'Opera
nazionale  per  gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del
ricovero.
  Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una
indennita'   di   ricovero   comprensiva   degli   eventuali  assegni
supplementari  e  di  cura,  dell'importo  di lire 10.000 mensili, da
devolvere direttamente all'Opera predetta.