Art. 35. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero. Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.