Art. 36. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33; b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.