Art. 36.

  Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
    a)  quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa
dall'Opera   nazionale  invalidi  di  guerra  la  opportunita'  della
rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;
    b)  quando  i  genitori  o  tutori  dei  minori  diano  all'Opera
nazionale  invalidi  di  guerra  la  prova  di  essere  in  grado  di
provvedere  essi  stessi  in  modo  sufficiente  alla  rieducazione e
qualificazione dei minori stessi.