Art. 38.

  Nel  caso  in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire
la  prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero,
gli  assegni  di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo
dovuti  al  minore,  anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera
nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei
minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.