Art. 39.

  Contro  la  decisione  dell'Opera  nazionale  invalidi  di  guerra,
relativamente  al  disposto  dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera
b),  e'  ammesso  in  prima  ed ultima istanza il ricorso al Ministro
dell'interno  entro  il  termine  di  giorni  90  dalla  notifica del
provvedimento.