Art. 40.

  Quando  il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica
o  funzionale  di  uno  degli  organi per causa estranea alla guerra,
perda  in  tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra,
la   pensione   o   l'assegno  si  liquida  in  base  alla  categoria
corrispondente  alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni
dei due organi.
  Lo  stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato
pensione  di  guerra  per perdita anatomica o funzionale di uno degli
organi,  venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in
parte l'organo superstite.
  Le  indennita'  dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o
da  privati  per  le lesioni non di guerra di cui al comma precedente
sono  detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art.
12.
  Nel  caso  di  cui al secondo comma del presente articolo l'assegno
avra'   decorrenza   dal   primo  giorno  del  mese  successivo  alla
presentazione della domanda.