Art. 41. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª alla 8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di eta' e risulti altresi' che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire settantaduemila. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se' stesse o, congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1ª categoria della annessa tabella A. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.