Art. 41.

  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi  forniti  di  pensione  od assegno
rinnovabile  della  2ª,  3ª  e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle
categorie  dalla  5ª alla 8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente
il  55° od il 60° anno di eta' e risulti altresi' che il loro reddito
complessivo  sia  inferiore  a  lire  240.000  annue,  e' concesso un
assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire
settantaduemila.
  Si  prescinde  dai  suddetti  limiti  di  eta'  quando  trattisi di
mutilati  od  invalidi  riconosciuti,  in  sede di visita collegiale,
inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se'
stesse  o,  congiuntamente  a  quelle di guerra risultino ascrivibili
alla 1ª categoria della annessa tabella A.
  Nei   casi  di  inabilita'  temporanea  ad  ogni  proficuo  lavoro,
l'assegno   e'   concesso   temporaneamente,   e   per   il   periodo
corrispondente.