Art. 42.

  L'assegno  di  previdenza  non  spetta  ai  grandi  invalidi  ed ai
mutilati  ed  invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di
1ยช  categoria,  nonche'  a coloro che abbiano ottenuto una indennita'
una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.