Art. 43. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma dell'art. 41. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nei casi di inabilita' indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.