Art. 43.

  Per   ottenere  la  concessione  dell'assegno  di  previdenza,  gli
interessati  devono  presentare  domanda  al  Ministero  del  tesoro,
Direzione generale delle pensioni di guerra.
  L'assegno  decorre  dal  compimento dell'eta' di cui al primo comma
dell'art. 41.
  Qualora  la  domanda  venga presentata oltre un anno dal compimento
dell'eta'  di  cui  al  comma  precedente  e  nei  casi di inabilita'
indicati  nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrera'
dal  primo  giorno  del  mese successivo a quello della presentazione
della domanda.