Art. 44.

  Gli  invalidi  di  guerra  forniti  di  pensione  o  di  assegno di
categoria  inferiore  alla  prima,  con  eta'  inferiore  ai  60 anni
compiuti,  e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 2 della legge
21  agosto  1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della
loro  invalidita' possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla
sicurezza  dei  compagni  di  lavoro,  che  risultino  effettivamente
incollocati,  verranno ascritti alla 1ª categoria nel grado di coloro
che non fruiscono degli assegni di superinvalidita' e fruiranno della
pensione complessiva corrispondente.
  Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria
inferiore  alla 1ª, che siano di eta' inferiore ai 40 anni compiuti e
che siano incollocati e' concesso un assegno di lire 72.000 annue.
  La  domanda  per  conseguire l'assegno di cui al presente articolo,
deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale
per  gli  invalidi  di  guerra,  dalla quale risulti che gli invalidi
siano  iscritti  nelle  liste  dei disoccupati e siano effettivamente
incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
  Il  Ministro  per  il  tesoro provvede in merito previ accertamenti
sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche,
di cui ai successivi articoli 103 e 104.
  La   pensione   o   l'assegno   di  la  categoria  o  l'assegno  di
incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della
presentazione  della  domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno
di  previdenza di cui all'art. 41, ne' col sussidio di disoccupazione
finche'  questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due
anni  e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finche'
sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
  Il  passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui
al   secondo   comma  possono  essere  in  ogni  tempo  revocati  con
provvedimento  del  Ministro  per il tesoro, quando risulti che siano
venute meno le ragioni per le quali furono concessi.