Art. 44. Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1ª categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidita' e fruiranno della pensione complessiva corrispondente. Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1ª, che siano di eta' inferiore ai 40 anni compiuti e che siano incollocati e' concesso un assegno di lire 72.000 annue. La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. Il Ministro per il tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104. La pensione o l'assegno di la categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'art. 41, ne' col sussidio di disoccupazione finche' questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro per il tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.