Art. 46.

  L'invalido  provvisto  di  pensione o di assegno di 1ª categoria ha
diritto  di  conseguire  su  domanda,  a  titolo  di integrazione, un
aumento annuo di lire 3000 per ciascuno dei figli finche' minorenni e
inoltre nubili se femmine.
  Sono  equiparati  ai  minorenni  i  figli celibi e le figlie nubili
maggiorenni  che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una
infermita'  ascrivibile  alla  1ª  categoria  dell'annessa tabella A,
finche' duri tale inabilita'.
  Se  la  domanda  sia  presentata oltre un anno dal giorno in cui e'
sorto  il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del
mese successivo alla data di presentazione.