Art. 47.

  Agli  effetti  del  precedente  articolo  sono  parificati ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
  L'aumento  integratore  spetta  anche  per  i tigli legittimati con
decreto,  per  i  figli  naturali riconosciuti e per i figli adottati
nelle  forme  di  legge  purche' la legittimazione, il concepimento e
l'adozione   siano  rispettivamente  avvenuti  prima  dell'evento  di
servizio o del fatto di guerra da cui derivo' l'invalidita'.