Art. 50.

  Le  disposizioni  di  cui  al precedente articolo, sono applicabili
agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano
od  abbiano  conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra
dopo aver cessato dal servizio stesso.
  In  tal  caso, pero', resta esclusa la concessione dei quattro anni
di aumento, di cui all'articolo precedente.
  Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari
di  carriera,  nonche' ai personali civili contemplati negli articoli
10, 17, 18, 19.