Art. 51.

  Per   il  militare  inviato  in  licenza  speciale  in  attesa  del
trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennita', decorre dal
giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.
  Nei  casi  di superinvalidita', che diano luogo alla concessione di
un  trattamento  di  guerra  superiore  a quello di attivita', goduto
dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura,
la  pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della
dimissione.
  Gli   assegni   di   attivita',  corrisposti  da  detto  giorno  si
considerano  concessi  a  titolo  di anticipazione sul trattamento di
guerra  e  saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento
stesso.
  Fuori  dei  casi  indicati  nei  commi  precedenti,  la  pensione o
l'assegno  decorre  dal giorno in cui il militare e' stato inviato in
congedo  per  riforma  o  collocato  a riposo per invalidita' che dia
diritto  a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri
casi  in  cui  il militare sia stato inviato in congedo o collocato a
riposo,  la  pensione  o  l'assegno  decorre  dalla data della visita
collegiale   di  cui  all'art.  101,  oppure,  qualora  risulti  piu'
favorevole,  dal  primo  del mese successivo alla presentazione della
domanda.
  Per  i  cittadini  divenuti  invalidi  per  fatti  di guerra di cui
all'art.  10  la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento.
Ove  la  domanda  sia  stata  presentata  oltre  un anno dopo la data
dell'evento,  la  pensione,  assegno  o  indennita' decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
stessa.