Art. 51. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennita', decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita', che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attivita', goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita', corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare e' stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda. Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.