Art. 52.

  Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro
per  il  tesoro  di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi
siano  elementi  di  presunzione  circa  la  dipendenza  da  causa di
servizio  della  invalidita',  la pensione o l'assegno corrispondente
alla  categoria  proposta  all'atto  dell'invio  in licenza speciale,
nella  misura  stabilita  dall'annessa  tabella  D  con gli eventuali
assegni accessori.
  In  caso  di  denegata  pensione  o di concessione di pensione o di
assegno  in  misura  inferiore  a  quella  corrisposta  a  titolo  di
anticipazione,  le  somme  non  dovute  o  pagate in piu', in base al
presente articolo, sono abbuonate.