Art. 52. Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori. In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.