Art. 53.

  Nei  casi  di  aggravamento  delle  infermita'  per  le quali siasi
concessa  pensione od assegno rinuovabile od indennita' per una volta
tanto,  l'invalido  puo',  entro  dieci  anni  dalla decorrenza della
pensione   definitiva,  chiederne  la  revisione.  Se,  eseguiti  gli
opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo'
  essere  rinnovata  non  piu'  di  due  volte,  purche'  nel termine
  indicato.
Solo per le invalidita' dipendenti esclusivamente e direttamente da
ferite  o  lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di
aggravamento,  di  cui al precedente comma, sono ammesse senza limite
di tempo.
  Si  considera  che  sia  sopravvenuto  aggravamento anche quando la
Commissione,  di  cui  all'art.  103,  dichiari  che  la invalidita',
sebbene  non  aggravata,  sia  tuttavia da ascrivere ad una categoria
superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio
sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104.
  Qualora  la  rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie
la  precedente  assegnazione,  la Commissione medica superiore dovra'
pronunciarsi su visita diretta.
  La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
e  sara'  pagato  con  deduzione delle quote di pensione o di assegno
rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.
  Uguale  deduzione  della  somma  gia liquidata si fara' nel caso di
nuova liquidazione dell'indennita' per una volta tanto.
  Se  l'indennita' per una volta tanto viene convertita in pensione o
in  assegno  rinnovabile,  le  somme  pagate  in  piu'  di quelle che
sarebbero  state  dovute  per  una pensione o assegno di 8ยช categoria
durante  il  periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidita' e
quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui
ratei  arretrati.  Ove residuino altre somme a debito del militare il
recupero  sara'  effettuato  sui  ratei  successivi  secondo le norme
stabilite  dall'art.  2  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.