Art. 53. Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione od assegno rinuovabile od indennita' per una volta tanto, l'invalido puo', entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte, purche' nel termine indicato. Solo per le invalidita' dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104. Qualora la rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovra' pronunciarsi su visita diretta. La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza. Uguale deduzione della somma gia liquidata si fara' nel caso di nuova liquidazione dell'indennita' per una volta tanto. Se l'indennita' per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in piu' di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ยช categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidita' e quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sara' effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.