Art. 54.

  Nessuna  modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli
invalidi  di  guerra,  qualunque  sia  il  grado  della  rieducazione
professionale  conseguita  e  qualunque  sia  lo stipendio, mercede o
assegno  che  a  qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera
propria  dallo  Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di
una   pensione  o  di  un  assegno  di  guerra  non  e'  ostacolo  al
conseguimento  di  una  pensione ordinaria quando l'invalido venga ad
acquistarine  il  diritto  indipendente,  niente dall'invalidita', di
guerra.
  I  criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne
di  guerra,  agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria
alla  quale  l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione
della   pensione  o  dell'assegno  di  guerra,  sono  regolati  dalle
disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
  Le   disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche  agli
ufficiali  invalidi  di  guerra  riassunti in servizio nell'Esercito,
nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.
  Quando  l'invalido  e'  costretto  ad  abbandonare  il  servizio in
conseguenza  dell'infermita'  di  guerra,  senza  aver  conseguito il
diritto  ad  una  pensione  ordinaria  normale,  gli anni di servizio
ulteriormente  prestati  sono computati in aggiunta a quelli prestati
anteriormente   alla   infermita'  per  la  concessione  dell'assegno
integratore  di  cui  all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione
per la indennita' una volta tanto, ove sia il caso.