Art. 20. (Computo dei termini di comparizione) Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito l'articolo seguente: "Art. 70-bis (Computo dei termini di comparizione). I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice".