Art. 20. 
                (Computo dei termini di comparizione) 
 
  Nel  testo  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  Codice  di
procedura civile, approvate con regio decreto 18  dicembre  1941,  n.
1368, e' inserito l'articolo seguente: 
  "Art. 70-bis (Computo dei termini di comparizione). 
  I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del  Codice,
debbono essere osservati in relazione all'udienza  fissata  nell'atto
di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a  norma
dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice".