Art. 26. 
                  (Trattazione scritta della causa) 
 
  Nel  testo  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  Codice  di
procedura civile, approvate con regio decreto 18  dicembre  1941,  n.
1368, e inserito l'articolo seguente: 
  "Art. 83-bis  (Trattazione  scritta  della  causa).  -  Il  giudice
istruttore, quando autorizza la trattazione scritta  della  causa,  a
norma dell'art. 180 primo comma  del  Codice,  puo'  stabilire  quale
delle parti deve comunicare per prima  la  propria  comparsa,  ed  il
termine entro il quale l'altra parte deve rispondere".