Art. 29. 
     (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore) 
 
  Nel  testo  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  Codice  di
procedura civile, approvate con regio decreto 18  dicembre  1941,  n.
1368, e' inserito l'articolo seguente: 
  "Art. 123-bis (Trasmissione  del  fascicolo  d'ufficio  al  giudice
superiore). - Se l'impugnazione e' proposta contro una  sentenza  non
definitiva, non si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli  347
ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della
impugnazione  puo',  se  lo   ritiene   necessario,   richiedere   la
trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte
interessata di produrre copia di determinati atti".