Art. 39. 
(Processo   verbale   del   pagamento   nelle   mani   dell'ufficiale
                            giudiziario) 
 
  Il testo dell'art. 157  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
Codice di procedura civile, approvate con regio decreto  18  dicembre
1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 157 (Processo verbale di pagamento nelle mani  dell'ufficiale
giudiziario). - L'ufficiale giudiziario redige processo  verbale  del
versamento eseguito dal  debitore  delle  somme  che  debbono  essere
consegnate al creditore a norma dell'art. 494 primo comma del Codice. 
  Nello stesso processo  verbale  inserisce  l'eventuale  riserva  di
ripetizione della somma versata, prevista  nel  secondo  comma  dello
stesso articolo. 
  "Il processo verbale e' depositato  immediatamente  in  cancelleria
insieme  con  la  prova  del  versamento  al  creditore  della  somma
consegnata dal debitore. Del processo  verbale  si  prende  nota  nel
ruolo generale delle esecuzioni. 
  "Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere".