Art. 15. 
 
  In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo  per
cui e' previsto, a  norma  del  precedente  art.  3,  il  divieto  di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste  da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.