Art. 16. 
 
  La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia  stata  assente
in virtu' delle  disposizioni  della  presente  legge,  determina  di
diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennita', del
rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche'
a questa  sia  stata  data  notizia,  all'atto  dell'assunzione,  del
carattere provvisorio del suo servizio.