Art. 17. Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonche' le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria, dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Le indennita', di cui al precedente comma, sono corrisposte: a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia e' dovuta l'indennita' relativa dall'Istituto medesimo; b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.