Art. 17. 
 
  Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del  credito
e delle assicurazioni private, nonche'  le  impiegate  delle  aziende
agricole hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80  per
cento  della  retribuzione  per   tutto   il   periodo   di   assenza
obbligatoria, dal  lavoro  stabilita  dagli  articoli  5  e  6  della
presente  legge.  Tale  indennita'  e'  comprensiva  di  ogni   altra
indennita' spettante per malattia. 
  Le indennita', di cui al precedente comma, sono corrisposte: 
    a)  dalle  competenti  gestioni   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per  le  quali
in caso di malattia e'  dovuta  l'indennita'  relativa  dall'Istituto
medesimo; 
    b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per  le
lavoratrici  che  non  hanno  diritto,  in  caso  di   malattia,   al
trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto. 
 
  L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri  con
cui   vengono   corrisposte   le    prestazioni    dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie. 
  I periodi di malattia determinata da  gravidanza  o  puerperio  non
sono computabili agli effetti della  durata  prevista  da  leggi,  da
regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia. 
  Nulla e' innovato per il  trattamento  economico  delle  dipendenti
dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o
da altri Enti pubblici.